DONAZIONI

DONAZIONI

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Con la conversione in legge (L. 80/2005) dell’art. 14 del decreto 35/2005 “l’Italia si avvicina ai Paesi occidentali più evoluti, premiando chi offre il suo denaro alle Onlus attraverso una maggiore defiscalizzazione delle donazioni stesse” (così la senatrice Susanna Agnelli dalle colonne de Il Sole 24 Ore).

Il meccanismo è duplice: il donatore non paga più le imposte sulle somme donate, quindi ha maggiore disponibilità economica; le donazioni, d’altro canto, aumentano le risorse delle organizzazioni non profit, che avranno conseguentemente meno bisogno del sostegno pubblico.

Con la circolare n. 39/E, diramata il 19 agosto scorso dall’Agenzia delle Entrate, è stato definito in modo puntuale il meccanismo di deduzione.

Gli attori della donazione

Possono ottenere lo sconto fiscale le persone fisiche soggette all’Irpef e gli enti soggetti all’Ires. Tra i possibili destinatari delle offerte vi sono le Onlus (acronimo che sta per Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).

PER LE PERSONE FISICHE

È possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle ONLUS, fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art. 15-bis del D.p.r. 917/86). OPPURE, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n° 80 del 14/05/2005).

PER LE IMPRESE

E’ possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100 comma 2 del Dpr 917/86). OPPURE, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n° 80 del 14/05/2005).

MODALITÁ

L’offerta deducibile può essere in denaro o in natura.

In caso di donazione in denaro, l’Agenzia delle Entrate prevede che, in analogia a quanto accade per la generalità delle erogazioni liberali a favore di Onlus, la transazione debba avvenire tramite banca, ufficio postale, carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari e circolari. In pratica viene esclusa la possibilità di effettuare una donazione in contanti.

L’associazione che riceve la donazione rilascia una ricevuta attestante la donazione e con l’indicazione degli estremi della norma di riferimento per agevolare il donante in occasione della dichiarazione dei redditi.

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